NON SONO STATE ANCORA DEFINITE LE PREROGATIVE
CHE PASSERANNO DI MANO. COL RISCHIO CHE NULLA CAMBI. ERA MEGLIO TAGLIARLE TUTTE
Resta
ancora irrisolto il nodo della titolarità delle funzioni provinciali. Da un
lato il governo non è ancora riuscito a fissare quali siano quelle attribuite
alle province con leggi dello stato attinenti alla potestà legislativa
esclusiva statale, mancando clamorosamente il termine dello scorso 5 settembre,
entro il quale un dpcm avrebbe dovuto individuarle, per assegnarle ai comuni. Dall'altro, il decreto di riordino cerca di
chiarire meglio la sorte delle funzioni provinciali, attribuite alle province
da leggi regionali. A questo scopo, si
introduce nell'articolo 17 del dl 95/2012, convertito in legge 135/2012, un
nuovo comma 10-bis, che colma un vuoto francamente clamoroso della disciplina
di riordino provinciale. Infatti, sebbene le regioni fossero state onerate del
compito di rivedere le funzioni attribuite alle province, non era stato
chiarito esattamente il percorso. Il nuovo comma 10-bis dell'articolo 17 della
spending review dispone, dunque che nelle materie di cui all'articolo 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione (cioè nell'ambito della potestà
legislativa concorrente e residuale) le regioni dovranno trasferire con propria
legge ai comuni le funzioni già conferite alle province dalla normativa
vigente. Tuttavia, le regioni, dispone la norma, potranno decidere
diversamente. Qualora ritengano necessario assicurare un esercizio unitario e
non polverizzato tra molteplici enti, potranno acquisire esse stesse le
funzioni a suo tempo attribuite alle province. Il percorso, tuttavia, per la
ridefinizione delle funzioni regionali appare piuttosto complesso ed
accidentato (come del resto per le altre funzioni provinciali non qualificate
come fondamentali). Infatti, il decreto sul riordino precisa che insieme con le
funzioni debbono essere trasferiti ai comuni (o riacquisiti dalle regioni) le
risorse umane, finanziarie e strumentali. Questa è una previsione corretta, che rischia,
tuttavia, di bloccare sul nascere il percorso di riforma. Infatti, moltissime
funzioni assegnate alle province anche dalle regioni, a suo tempo in base al
dlgs 112/1998, non sono mai state finanziate dalle regioni medesime. Nei bilanci provinciali,













