lunedì 5 novembre 2012

NUOVE PROVINCE, REBUS FUNZIONI E COSA DIRA’ LA CORTE COSTITUZIONALE IL 6 NOVEMBRE ?


NON SONO STATE ANCORA DEFINITE LE PREROGATIVE CHE PASSERANNO DI MANO. COL RISCHIO CHE NULLA CAMBI. ERA MEGLIO TAGLIARLE TUTTE
Resta ancora irrisolto il nodo della titolarità delle funzioni provinciali. Da un lato il governo non è ancora riuscito a fissare quali siano quelle attribuite alle province con leggi dello stato attinenti alla potestà legislativa esclusiva statale, mancando clamorosamente il termine dello scorso 5 settembre, entro il quale un dpcm avrebbe dovuto individuarle, per assegnarle ai comuni.  Dall'altro, il decreto di riordino cerca di chiarire meglio la sorte delle funzioni provinciali, attribuite alle province da leggi regionali.  A questo scopo, si introduce nell'articolo 17 del dl 95/2012, convertito in legge 135/2012, un nuovo comma 10-bis, che colma un vuoto francamente clamoroso della disciplina di riordino provinciale. Infatti, sebbene le regioni fossero state onerate del compito di rivedere le funzioni attribuite alle province, non era stato chiarito esattamente il percorso. Il nuovo comma 10-bis dell'articolo 17 della spending review dispone, dunque che nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione (cioè nell'ambito della potestà legislativa concorrente e residuale) le regioni dovranno trasferire con propria legge ai comuni le funzioni già conferite alle province dalla normativa vigente. Tuttavia, le regioni, dispone la norma, potranno decidere diversamente. Qualora ritengano necessario assicurare un esercizio unitario e non polverizzato tra molteplici enti, potranno acquisire esse stesse le funzioni a suo tempo attribuite alle province. Il percorso, tuttavia, per la ridefinizione delle funzioni regionali appare piuttosto complesso ed accidentato (come del resto per le altre funzioni provinciali non qualificate come fondamentali). Infatti, il decreto sul riordino precisa che insieme con le funzioni debbono essere trasferiti ai comuni (o riacquisiti dalle regioni) le risorse umane, finanziarie e strumentali.  Questa è una previsione corretta, che rischia, tuttavia, di bloccare sul nascere il percorso di riforma. Infatti, moltissime funzioni assegnate alle province anche dalle regioni, a suo tempo in base al dlgs 112/1998, non sono mai state finanziate dalle regioni medesime.  Nei bilanci provinciali,



pertanto, non vi è alcuna traccia di un collegamento tra l'esercizio delle competenze svolte e i  finanziamenti regionali. Il che significa che, in realtà, le province le hanno svolte attingendo alle entrate proprie, prevalentemente, dunque, i trasferimenti statali, le imposte sulla trascrizione delle vendite degli autoveicoli e le addizionali. In assenza, allora, di un riordino della finanza locale e regionale, sia i comuni, sia le regioni che si vedano piovere addosso le funzioni provinciali rischiano non solo di ritrovarsi senza le necessarie dotazioni di personale, ma anche senza fonti di finanziamento. Si pensi ai servizi sociali delle province, che in molte regioni assicurano il supporto socio-educativo ai disabili sensoriali. Pochissimi dipendenti provinciali (due, tre) lavorano su servizi estremamente costosi, che richiedono l'operato di lettori-ripetitori, che aiutano gli allievi a studiare a scuola e a casa, con un servizio dedicato. Spesso si tratta di appalti del valore di milioni, mai finanziati dalle casse regionali. Il governo, comunque, pare essere consapevole della difficoltà estrema di modificare l'assetto delle competenze provinciali, perché il nuovo comma 10-bis afferma che nelle more del trasferimento delle risorse necessarie, le funzioni provinciali restano conferite alle province. Senza nemmeno prevedere un termine entro il quale le regioni dovrebbero completare l'opera di trasferimento delle funzioni. Come dire, insomma, che le competenze provinciali potrebbero non cambiare mai, in barba agli intenti di riorganizzazione ed economia di scala enunciati. D'altra parte, il decreto non può ovviamente modificare quanto prevede l'articolo 118, comma 2, della Costituzione, ai sensi del quale «i comuni, le province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze». Dunque, in ogni caso le regioni possono riattribuire alle province funzioni che il decreto vuole si assegnino ai comuni o siano da esse avocate.

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