domenica 7 novembre 2010

GIANGRANDI INADEMPIENTE SULLA PUBBLICAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA: VERGOGNA!

DAL 2004 NON PUBBLICA I DATI COME PREVISTO DALLA LEGGE

Il Regolamento n. 3 della Provincia di Ravenna “Regolamento di esecuzione dell’art. 11 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 concernente disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni Enti.”, obbliga la segreteria generale dell’Ente a pubblicare (ai sensi dell’art.8) annualmente in un apposito bollettino “La situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”. E’ nota la battaglia che il nostro gruppo svolge per ottenere la pubblicazione della situazione patrimoniale dei consiglieri provinciali, assessori e rappresentanti in diverse società partecipate dalla Provincia, obbligatoria per legge. Un’ atto che svolgono tutti gli enti pubblici, compreso il comune di Ravenna, mentre non viene rispettata dal Presidente Giangrandi. Il citato regolamento con la pubblicazione dei redditi è avvenuta solo fino al 2004, (riferiti ai redditi del 2003) poi la grave dimenticanza o “inadempienza di legge”. Dal 2004 ad oggi, non siamo stati capaci di ottenere quanto obbliga la legge, pertanto abbiamo presentato formale richiesta di visionare gli atti. Certamente su questo problema andremo fino in fondo per fare rispettare la “legge” e affinché siano assunti i provvedimenti necessari nei confronti dei responsabili della gravissima inadempienza di legge. Questa è l’ennesima conferma del giudizio negativo che diamo della Giunta Provinciale di sinistra (PD, Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani, Partito Repubblicano) presieduta da Giangrandi per 10 anni. Gravissimo da chi si riempie sempre la bocca di “trasparenza, partecipazione, ecc” non rispetti la legge con la pubblicazione dei redditi, incapace di risolvere la vertenza con il personale dipendente, dopo 10 anni sta finalmente (con la nostra insistenza) sbloccare l’utilizzo del fondo “Eredità Caletti” e la realizzazione della rotonda all’uscita dell’autostrada A14 a Faenza, grave il blocco dei lavori al Liceo scientifico di Lugo e la messa in sicurezza della strada 302 “Pontelungo” e ci fermiamo qui.

ALLEGATO: RICHIESTA FORMALE ACCESSO AGLI ATTI

Ravenna 4 novembre ’10

Oggetto: Situazione patrimoniale degli amministratori della Provincia di Ravenna – Richiesta Formale di accesso agli atti.

Al Presidente della Provincia di Ravenna

Francesco Giangrandi

Al Segretario Generale

SEDE



Visto il Regolamento n. 3 di codesta Provincia “Regolamento di esecuzione dell’art. 11 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 concernente disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni Enti.”

Visto l’art. Art. 3 del succitato Regolamento riguardante “Adempimenti annuali del Presidente, dei Consiglieri e degli assessori”.

Visto il comma 2 dell’Art. 2 Adempimenti del presidente e dei consiglieri della provincia dopo la convalida e degli assessori della Provincia dopo la nomina.

Visto l’Art. 6 “Inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 2,3, e 4”.

Visto l’Art. 7 “Diritto di accesso”.



Il Sottoscritto Vincenzo Galassini, in qualità di Consigliere Provinciale e di elettore iscritto nelle liste elettorali per l’elezione del Consiglio Provinciale di Ravenna in base all’art. 7 del Regolamento n. 3 di codesta Provincia relativo alla pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni Enti,

chiede



di accedere agli atti relativi alla situazione patrimoniale di tutti i consiglieri provinciali della Provincia di Ravenna, dei componenti della Giunta provinciale e dei titolari di cariche elettive conferite dalla Provincia che si sono susseguiti dall’anno 2004 fino al 2010 e di visionare tutti gli appositi bollettini pubblicati dal 2004 al 2010 dove le situazione degli amministratori provinciali sono state pubblicate a cura della Segreteria Generale della Provincia in base a quanto stabilito dall’Art. 8 del Regolamento n. 3 in oggetto.

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