sabato 20 agosto 2011

I QUINDICI COMUNI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA SI ADOPERINO PER APPROVARE CELERMENTE LE CONVENZIONI CON IL TRIBUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’



Foschini: “mi stupisco che un Sindaco che ha fatto delle ordinanze per la sicurezza la sua bandiera non abbia ancora provveduto a porre in essere la convenzione con il Tribunale di Ravenna finalizzata alla disciplina delle prestazioni di lavoro socialmente utile come previsto dall’art. 54 del D.lvo del 28 agosto 200 n. 274 che prevede che il Giudice di Pace può applicare su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non  retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e volontariato. Un argomento prioritario per chi siede al tavolo della sicurezza e mi riferisco all’assessore Monti. Continua il Consigliere regionale Gianguido Bazzoni: “Il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione. Questa possibilità è prevista anche per i soggetti condannati per le contravvenzioni di cui agli art. 186 comma 9 – bis e 187 comma 8 bis del Codice della Strada, che riguardano la guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psico-fisica, così come modificati dalla Legge 120/2010 in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.  Un provvedimento di buon senso che auspichiamo che tutti i Comuni della Provincia pongano in essere quanto prima. Una misura introdotta dal Governo Berlusconi approvata dal Senato il 30 luglio 2010. La  possibilità di accedere per una sola volta ai lavori di pubblica utilità in sostituzione di pene detentive e pecuniarie da parte di chi ha guidato sotto l’effetto di alcol o stupefacenti ma senza mai provocare incidenti è il primo caso in cui finalmente viene dato corso al richiamo costituzionale che all’art. 27 dispone che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

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