Peggio che ai tempi dell'Isi, l'imposta straordinaria immobiliare che nel 1992 salvò (provvisoriamente) i conti pubblici. Allora il salasso (che si accompagnava a quello dii conti correnti) anticipava l'Ici e aveva rappresentato un esborso secco del 20% sulle nuove rendite catastali, appena entrate in vigore. In sostanza. Oggi l'aumento corrisponde, all'incirca, a un 53,5 per cento. Cioè, in soldoni, se nel 1992 avevamo pagato in più 20 euro per ogni 100 euro di rendita catastale, oggi ne pagheremo 53. Anche depurando l'importo dall'inflazione, è sempre un bel 20% in più, il doppio esatto della stangata di 20 anni fa che già aveva fatto gridare allo scandalo. Con buona pace di quanti li hanno passati a protestare contro l'Ici e che ora si vedono appioppare un'Imu che la sostituisce peggiorandola di molto. In termini di confronto con l'Ici, l'Imp (imposta municipale propria) peserà anche sino al 73% in più e per le abitazioni principali, tranne una fascia esente, si pagheranno anche 2-300 euro. Ecco, comunque, cosa cambia in concreto. La base imponibile. L'Imp, la cui entrata in vigore viene anticipata al 2012, funziona come l'Ici: si calcola sulle rendite catastali aggiornate e moltiplicate per determinati coefficienti, chiamati moltiplicatori. Per esempio, un immobile con rendita 1000 aveva sino a oggi una "valore catastale" imponibile Ici di 105.000 euro. E' su questi dati che è intervenuta la manovra. Sinora le rendite catastali venivano moltiplicate rispettivamente per 100 (abitazioni), 34 (negozi) e 50 (immobili produttivi e uffici). Ora scatta un aumento dei moltiplicatori : per le abitazioni, i box, i magazzini e le tettoie si applica il moltiplicatore 160 . Per scuole, uffici pubblici, caserme, laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari il 140, per gli uffici l'80, per gli immobili produttivi il 60 e per i negozi il 55. Inoltre l'Imp prevede l'aliquota del 7,6 per mille (invece di quella massima del 7 prevista
per l'Ici) gli esborsi per gli immobili che non siano abitazione principale aumenteranno del 74 per cento, una stangata da centinaia di euro per un negozio e di migliaia per un capannone,che si accompagna a quella sull'abitazione principale: qui resta esente solo chi ha case piccolissime (mono-bilocali in periferia) mentre per decine di milioni di famiglie la spesa andrà da 100 a 400 euro in media. L'aliquota del 7,6 per mille potrà essere modificata dai Comuni sino a un 3 per mille in più o in meno. L'Imp assorbirà anche l'Irpef sul redditi fondiari, quindi anche quella sulle seconde case e sulle altre tipologie immobiliari non abitative.
Abitazione principale
Sull'abitazione principale viene infranto un tabù: verrà tassata, anche se con aliquote ridotte e franchigia di 200 euro (come prima dell''esenzione targata Berlusconi). L'aliquota prevista è però del 4 per mille e i Comuni potranno modificarla sino al 2 o al 6 per mille. In più, scatta una detrazione fissa di 200 euro (come nel 2007). L'aumento sarà quindi meno gravoso, e in qualche caso, per le case piccole (bilocali e monolocali) l'esclusione dall'imposta è praticamente certa.
Fabbricati rurali: Per gli immobili rurali (cioè destinati ad attività agricole) l'Imp avrà l'aliquota agevolata del 4 per mille ma i Comuni potranno ridurla sino all'1 per mille
Ristrutturazioni e 36%: Per il 36% è quasi una rivoluzione: la detrazione per i lavori di recupero edilizio diventa strutturale, allarga la casistica ma si lega all'Isee, come tutte le altre agevolazioni fiscali. Per la fasce di reddito alte, quindi, diventerà un ricordo. Le nuove regole, inserite direttamente nel Tuir (Dpr 917/86) non hanno più scadenza. Potranno beneficiarne tutti i contribuenti «che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi». Sempre con il limite di 48mila euro per unità immobiliare. Quanto a gli interventi agevolati, l'elenco ora comprende:
1) i lavori (anche di manutenzione ordinaria) sulle parti comuni condominiali, ma solo su muri maestri, tetti e lastrici solari, scale, portoni, vestiboli, anditi, portici, cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune (escluse quindi portinerie, impianti e ascensori, a meno che non si tratti di risparmio energetico);
2) ristrutturazione, restauro-risanamento conservativo e manutenzione straordinaria nelle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali (cioè abitazioni destinate a ospitare agricoltori e loro famiglie), e loro pertinenze;
3) realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (qui sembra ripetersi, anche se in modo sommario, la limitazione alle sole spese di costruzione dei box)
4) rimozione di barriere architettonica, ascensori e comunque per favorire la mobilità interna di disabili;
5) cablatura, risparmio energetico, antifurto e sicurezza, contenimento dell'inquinamento acustico, misure antisismiche.
Due sono le novità: la detraibilità delle spese per la ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (previa dichiarazione dello stato di emergenza); e delle spese per opere volte ad evitare gli infortuni domestici. È confermata anche la detrazione pari al 25% del prezzo pagato per comprare case in edifici oggetto di restauro-risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia purché vendute entro sei mesi dalla fine lavori. Per gli eredi l'agevolazione è conservata per le rate (dieci in tutto) non beneficiate dal defunto ma solo se continueranno a detenere materialmente e direttamente il bene. Mentre per gli acquirenti il trasferimento delle quote di detrazione residue è automatica «salvo diverso accordo delle parti».
Le vecchie regole continuano comunque a valere per tutto il 2011, quelle nuove scatteranno dal 2012.
Risparmio energetico: In forse, invece, la proroga del 55 per cento per gli interventi speciali di risparmio energetico. Nel testo del Dl che è entrato al Consiglio dei ministri non c'era, si parla di inserirlo in alter norme ma ormai il termine di scadenza del 31 dicembre è vicino. Tra le modifiche che si pensava di abbinare alla proroga veniva anche introdotto l'obbligo di abbinare l'installazione dei contabilizzatori di calore alla sostituzione degli infissi.
La Res, nuova tassa rifiuti: Dal 2013, infine, verrà introdotta la Res, il nuovo prelievo sui rifiuti, con l'aggiunta di una maggiorazione per finanziare i servizi indivisibili. Numerose le novità rispetto alla disciplina vigente. In primo luogo, per occupazioni di immobili di durata non superiore a sei mesi, il soggetto passivo è individuato sempre nel proprietario. Sono escluse da tassazione solo le aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni. Le aree delle imprese pertanto diventano in linea di principio tutte tassabili. La superficie di riferimento inoltre, per gli immobili a destinazione ordinaria, è sempre pari all'80% della superficie catastale, mentre per gli altri immobili si assume la superficie calpestabile. Questo parametro viene così ricondotto al presupposto del tributo, mentre attualmente lo stesso ha la funzione di una presunzione legale relativa. Restano escluse le aree ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione, però, che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla disciplina vigente. La tariffa del tributo è composta da due parti, una rappresentativa dei costi fissi e delle spese generali, l'altra della misura teorica di fruizione del servizio pubblico. Il metodo di determinazione della tariffa, per il 2013, è senz'altro quello contenuto nel Dpr n. 158/99. A regime, è invece prevista l'adozione di un apposito regolamento ministeriale. Le riduzioni tariffarie che i comuni possono introdurre con regolamento, nel limite del 30% per cento, sono sostanzialmente desunte dalla normativa della tarsu (articolo 66 del Dlgs n. 507/93). In caso di insediamento privo del servizio di raccolta, la misura massima di tassa non può eccedere il 40% di quella ordinaria. Se invece il servizio non è svolto o è svolto in violazione della normativa di riferimento, la percentuale massima diventa il 20%. Il provvedimento infine prevede che la futura tassa sia maggiorata di un importo al metro quadrato non ancora precisato, a fronte del finanziamento dei servizi indivisibili. Si tratta di una previsione assai discutibile che dovrà essere immediatamente corretta. In questo modo, il legislatore intende istituire una nuova imposta fondata sul parametro (metri quadrati) su cui è basata la tassa sui rifiuti. Ma è più che evidente che la mera estensione di superficie non può, da sola, rappresentare un indice di capacità contributiva, conforme all'articolo 53 della Costituzione.
Catasto: La modifica delle rendite catastali è stata rinviata a un nuovo provvedimento organico, che dovrebbe prevedere una vera e propria revisione del catasto attraverso una legge delega.
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