domenica 7 luglio 2013

TARES: SONO ARRIVATE LE BOLLETTE PER IL PAGAMENTO. ALLA FACCIA DELLA CHIAREZZA!


In questi giorni i cittadini dei vari comuni della Provincia di Ravenna stanno ricevendo il “documento per il pagamento della TARES”, senza alcuna precisazione e spiegazione. Ecco alcuni chiarimenti anche se non completi, mentre invitiamo i Comuni, con il prossimo documento  ad essere precisi ed applicare “la trasparenza”. Dal 1 gennaio 2013 la Tia, tariffa per il servizio di igiene ambientale, è stata sostituita dalla Tares, tassa sui rifiuti e servizi indivisibili legge del governo Monti “Salva Italia”. Si tratta a tutti gli effetti di un tributo comunale che  verrà però ancora riscosso da Hera  sulla base delle delibere dei consigli comunali che hanno autorizzato il gestore del servizio ad emettere con propria bollettazione le due rate in acconto relative al primo e secondo quadrimestre del 2013, a cui seguirà una terza da versarsi entro il 31 Dicembre 2013 a saldo, comprendente anche la maggiorazione per i servizi indivisibili. Le rate del tributo Tares riscosse da Hera saranno successivamente riversate da questi nel conto Tesoreria del Comune. I Comuni dovrebbero poi corrisponderà ad Hera il costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base di un piano finanziario già approvato in sede si Agenzia Regionale. L’importo delle prime due rate è stato calcolato sulla base della Tia applicata nel 2012. La prima rata in acconto viene recapitato in questi giorni, con scadenza di pagamento 31 Luglio  2013, mentre la seconda rata sarà recapitata ad agosto/settembre, con scadenza di pagamento 30 Settembre 2013. Un comme: Controllore e controllato sono sempre gli stessi  o almeno non danno una chiara “trasparenz”  i comuni sono proprietari di Hera, Hera  applica i costi!


Tares la nuova Tarsu sui rifiuti o Tia dal 2013: guida al calcolo e al pagamento

Con il decreto Salva Italia viene introdotta la TARES o Tassa sui rifiuti e sui Servizi o meglio conosciuta come una nuova Tarsu che prenderà il nome di Tassa sui rifuti e sui servizi o Tarsu e la Tassa di igiene ambientale o Tia e che potremmo chiamare sinteticamente  TARES o Res fate voi, gli appellativi si ricnorrono di studio in studio e che qui cerchiamo di farvi conoscere con una guida fiscale per capire come si calcola, chi sono i soggetti incisi dal tributo, quali sono le scadenze e se dovremmo assistere ad un incremento dell’imposizione derivante dai rifuti oppure a qualche agevolazioni in più.
Che cosa è la TaRES o tassa sui rifiuti e sui servizi La nuova tassa sui rifiuti e sui servizi viene introdotta per accorpare in un’unica tassa  le diverse fasi della gestione dei rifiuti in un’unica tassa indirizzata tutti i destinatari ed utenti potenzialmtne in grado di produrre rifiuti al fine di semplificare il prelievo e per regolamentarlo in attuazione del federalismo municipale.
La nuova tassa sui rifiuti andrà a finanziarie sia il prelievo previsto per il servizio di smaltimento dei rifiuti  svolti dai singoli comuni sia all’amministrazione centrale  così come originariamente previsto dal decreto sul federalismo municipale. Nulla da dire rispetto all’attuazione di una misura tesa da una parte ad attribuire ai comuni risorse proprie per i servizi che effettivamente svolgono e del tentativo di semplificare il processo di imposizione sui rifiuti che finora aveva visto distinto il prelievo tra settore privato e residenziale e commerciale. In tal modo avremo un’unica tassa sia per le gestione, sia per la raccolta, che per lo smaltimento e che abbraccerà sia utenti persone fisiche sia esercizi commerciali.
Chi deve pagare la Tares o nuova Tarsu o Tassa sui rifiuti e sui servizi In attuazione del decreto sul federalismo municipale e al fine di accorpare la tassazione sui rifiuti tale norma impone a tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno case abitazioni, locali commerciali e non, aree coperte e scoperte e qualsiasi unità locale e non, in grado di generare rifiuti solidi urbani e che la detiene, la possiede,  a qualsiasi titolo deve versare tale imposta seconodo le modalità indicate nel seguito. Sarà poi di particolare importanza capire nell’ambito dei diritti soggettivi  che insistono sul singolo bene chi sia effettivamente il soggetto obbligato al  pagamento, non prevedendo in questo ambito la solidarietà nel pagamento del tributo. Il driver per capire il soggetto obbligato è pertanto il possesso e non la proprietà come avviene per l’attuale Tia o Tarsu.
Chi non paga la nuova tarsu o Tia o Tares Esistono categorie di soggetti che non dovranno versare tale imposta e che in pratica riprendono le tipologie di esenzione dal tributo già visto con Tarsu o Tia e che ora si rivolgono solo alle aree scoperte pertinenziali delle persone fisiche mentre nel caso delle imprese, società persone giuridiche o anche altri soggetti che gestiscono rifiuti speciali che già provvedono allo smaltimento diretto ma limitatamente a quella categoria di rifiuti.
Come si calcola la nuova Tarsu o TARES I calcolo avviene con modalità molto simili a quelle previste per la Tarsu in quanto il parametro che definisce la base imponibile è sempre la superficie catastale di cui prenderemo come valore l’80% che ricorda un po’ lo scorporo del valore del terreno da quello dell’immobile ai fini della valutazione della quota di ammortamento degli immobili visto per le società.
Per capire come si effettuerà il calcolo della nuova tariffa TARes o nuova Tarsu dovremmo avere due componenti:
1.      Una è attendere l’emanazione del regolamento ministeriale in cui saranno indicate le modalità di calcolo della superficie catastale per il calcolo della Res e e di cui la nostra parte rilevante sarà l’80%;
2.     Inoltre dovremmo, come avviene anche ora come anche per l’ICI, il regolarmente comunale annuale che discipline le eventuali maggiorazioni ed esenzioni del tributo in quanto ciascun comune avrà la possibilità di aumentare la tariffa fino a 0,40 euro in ragione appunto della tipologia dell’immobile (esempio abitazioni di lusso) e della zona censuaria ove è situato l’area, l’immobile o l’unità locale.
La tipologia dell’immobile e anche la zona censuaria in cui si situa l’area o unità locale potranno determinare, a seconda dei comuni, maggiorazioni o agevolazioni nel pagamento della Res. La scadenza ed il numero delle rate che potrete o dovrete pagare dipende dal Comune con la propria delibera al pari di quanto avveniva con l’ICI e che troverete sul sito internet del comune da pubblicarsi almeno 30 giorni prima della data di versamento per cui potrete stare leggermente più tranquilli in merito alle tempistiche di versamento.
Da quando si applica la nuova Tassa o nuova Tarsu La nuova imposte sulla gestione e smaltimento dei rifiuti si applicherà dal primo gennaio 2013 ed il regolamento ministeriale di cui parlavamo prima dovrà essere emenato entro il 31 ottobre 2012 per cui abbiamo tempo per fare i conti e soprattutto vedremo se non subirà delle modifica nel corso del 2012.
La scadenza originaria e la proroga della Tares La scadenza delle altre tre rate per il pagamento della Tares sarà aprile luglio e ottobre di ciascun anno. Aggiornamento 2013: il tam tam della rete ha fatto capire che dietro la Tares c’era un bel bacino elettroale e le polemiche secondo me hanno portato a condere la proroga con il D.L. 1/2013 che ha di fatto fatto slittare al primo luglio l’entrata in vigore originariamente dal primo gennaio con l’articolo 14 comma 35 del D.L. 201 del 2011 già posticipato ad aprile dalla Legge di Stabilità ad aprile.
Inoltre molto interessante è la possibilità concessa ia comuni di posticipare ulterioremente il tributo sempre nel limite delle esigenze dettate sul pareggio di bilancio..
Ancora non sono in grado di darvi anche le modalità di pagamento della nuova Tarsu, in quanto ancora non sono disponibili i codici tributi  ed i decreti attuativi che ne displieranno l’applicazione dovendo poi sempre fare riferimento al regolamento del singolo comune per effettuare il calcolo. Il pagamento avverrà sicuramente però con modello F24 e con appositi codici tributo e presumibilmente dovranno anche essere indicati i codici comunali. Tuttavia i comuni potranno modificare scadenza e  numero delle rate come anche inviare modelli di pagamento già  compilati come avveniva prima.
Il versamento sarà effettuato in 4 rate trimestrali che scadranno nei mesi di gennaio aprile luglio ottobre e che ricomprenderanno tanto la tassa quanto quelle maggiorazioni che sono state stabilite successivamente. In pratica il Comune può inviare per il pagamento delle prime due rate i bollettini precompilati il che sarebbe cosa buona e giusta vista la complessità del calcolo del tributo anche se non rappresenta un obbligo per il comune o anche il modello F 24. Il Legislatore chiarisce che “fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non  è  possibile  l’apertura  di  un  conto  corrente  postale intestato alla TARES o  la  modifica  di  intestazione  degli  strumenti  di pagamento già in uso nel corso del 2012″.
Si  ribadisce,  i  contribuenti  sono  tenuti  a utilizzare il modello F24, nonché l’apposito bollettino  di  conto  corrente postale. Va anche rimarcato che gli enti locali hanno la facoltà di  variare le scadenze di versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione in parola.
Aggiornamento febbraio 2012: nella bozza del decreto sulle semplificaizoni si affermerebbe che in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l’Agenzia del Territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’art. 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Interessante da sapere e pericoli per noi contribuenti Essendo la Tares un tributo il cui gettito andrà direttametne a finanziare le entrate comunali, il meccanismo di applicazione delle aliquote di imposte permetterà ai Comuni che non hanno raggiunto la copertura per la spesa sostenuta per la raccolta dei rifiuti dovranno aumentare il prelievo richiesto ai cittadini perchè varrà il principio che il costo del servizio per la raccolta dei rifiuti dovrà essere integralmente coperto dal gettito prodotto dalla Tares. Per intenderci e detta in parole povere le eventuali inefficienze di chi gestisce questo processo e servizio di raccolta su cui non abbiamo niente a che fare, si riverberaranno direttamente su un aumento della Tares richiesta.  Non contenete i commenti, lasciatevi andare…
Codici Tributo da utilizzare per il versamento Il codice tributo per il versamento della Tares è 3944 mentre per la tariffa è 3950. La maggiorazione, infine, vuole il 3955.  In caso di ritardati, parziali o errati versamenti il legislatore ha definito anche una serie di altri codici che sono il 3945 (Tares – interessi), 3946 (Tares – sanzioni), 3951 (Tariffa – interessi), 3952 (Tariffa – sanzioni), 3956 (Maggiorazione – interessi), 3957 (Maggiorazione – sanzioni).
Riferimenti normativi Nuova tassa istituita con l’articolo 14 del  DL 201 del 2011 battezzato “decreto salva italia” di Monti di cui avete potuto avere una sintetica guida con i punti più importanti per i contribuenti
DPR 138 del 1998 per quello che concerne i criteri di determinazione della superficie catastale oltre eventuali modifiche che potrebbero essere introdotte con il Decreto Semplificazioni Fiscali ad oggi in bozza



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