Il bonus gas è un’agevolazione per le famiglie bisognose o numerose introdotta dal Ministero dello Sviluppo economico e resa operativa dall’Autorità per l’energia, con la collaborazione dei Comuni.
Il bonus potrà essere richiesto presentando domanda al proprio Comune di residenza; per le domande presentate entro il 30 aprile 2010 ha valore retroattivo al 1° gennaio 2009. Dopo il 30 aprile si potrà comunque richiedere il beneficio per i dodici mesi successivi, ma non si avrà diritto al bonus retroattivo.
A chi è riservato?
A chi è riservato?
Il Bonus, che consente un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale, può essere richiesto da tutti i clienti domestici che utilizzano gas metano distribuito a rete (non per il gas in bombola o per il GPL), con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale,con indicatore ISEE (l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente) non superiore a 7.500 euro, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro.
Per richiedere il bonus è prevista un’apposita modulistica, da consegnarsi al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF). La modulistica è disponibile anche sui siti internet http://www.autorita.energia.it/it/index.htm e http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
Caratteristiche della misura
Il valore del bonus gas sarà differenziato:
Il valore del bonus gas sarà differenziato:
per zona climatica, in modo da tener conto delle diverse esigenze di riscaldamento, legate alle diverse condizioni climatiche. Zone climatiche sono quelle definite dall’articolo 2 del D.p.R. 26 agosto 1993, n. 412 che suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche, in funzione dei gradi – giorno di ciascun comune.
per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi più acqua calda e riscaldamento);
per numero delle persone residenti nella medesima abitazione.
Chi ha sottoscritto direttamente un contratto per la fornitura di gas naturale, avrà una deduzione nelle bollette; per tutti i clienti che, invece, usufruiscono di impianti centralizzati di riscaldamento e non hanno un contratto diretto di fornitura, il bonus sarà riconosciuto attraverso un bonifico intestato al beneficiario.
Il diritto ha una validità di 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere l’eventuale rinnovo, il consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico.
Il bonus è riconosciuto indipendentemente dal venditore con cui è attivo un contratto di fornitura, perciò continua ad essere valido anche in presenza di un cambio di fornitore, così come di un cambio della residenza del cliente che ha presentato la richiesta.
Per venire incontro alle richieste di informazioni, l’Autorità per l’energia ha attivato un call center al numero verde 800.166.654 (ore 8-18, lunedì-venerdì).
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